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Cari Pirati, vi abbiamo già parlato sia dei tanti scioperi nel comparto aereo sia della difficile situazione dei voli in tutta Europa, tra lunghi controlli in aeroporto, caos sui bagagli da stiva, ritardi e cancellazioni.
Molti tra i Pirati sono alle prese con una richiesta di risarcimento ad una compagnia aerea per un ritardo superiore alle 3 ore o per un volo cancellato. E da poco una recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea fa chiarezza sui doveri delle compagnie aeree in questi casi.
Vediamo i dettagli qui di seguito.
Il regolamento comunitario 261/2004 stabilisce le regole per richiedere il risarcimento alle compagnie aeree in caso di negato imbarco, ritardo o cancellazione del volo, in aggiunta alle misure di assistenza ai passeggeri.
Una recente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea è arrivata proprio nel pieno del caos di aerei e aeroporti di tutta Europa e fa il punto sulla posizione della UE.
La sentenza è relativa ad un caso di alcuni passeggeri, che avevano comprato dei biglietti aerei con partenza da Lisbona con diverse destinazioni e alcune coicidenze. Dei problemi relativi al sistema di rifornimento dell'aeroporti di Lisbona aveva creato però notevoli ritardi e perdite di coincidenze.
Alcuni passeggeri hanno quindi chiesto il risarcimento alla compagnia aerea, che però aveva respinto le richieste, sostenendo che i ritardi erano imputabili al guasto del sistema di rifornimento di carburante dell’aeroporto, quindi ad una causa esterna della quale non poteva essere considerata responsabile.
Il giudice ha chiesto, prima di emettere sentenza, un parere alla Corte di giustizia per chiarire se il guasto del sistema di rifornimento in aeroporto possa essere considerato come «circostanza eccezionale»
La Corte, richiamando in premessa tutti i casi in cui la compensazione è dovuta al passeggero, ha chiarito che il vettore aereo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria se dimostra che la cancellazione o il ritardo sono dovuti a circostanze eccezionali "che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso".
Nel caso specifico in esame, solo se il rifornimento dell'aereo "sfugge completamente al controllo effettivo del vettore aereo interessato" si possono invocare le circostanze eccezionali.
La Corte ha però anche ribadito che spetta sempre al vettore dimostrare che la circostanza non avrebbe potuto essere evitata "anche se fossero state adottate tutte le misure del caso", e inoltre deve dimostrare di aver adottato tutte le misure adeguate per ovviare alle conseguenze negative sui passeggeri, ad esempio fornendo un volo "alternativo ragionevole, soddisfacente e rapido" alle vittime di ritardi o di cancellazioni.
Voi che ne pensate, Pirati?